VENDITA COSE USATE
Definizione | Per cose antiche si devono intendere beni mobili che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnografico e che possiedono il requisito della rarità, acquisito con il decorso del tempo come indicato dall'art.10 comma 4 del D.Lgs. 22/01/2004 N.42. Per cose usate si intendono beni mobili che non sono comunque soggetti alla particolare tutela delle cose di interesse artistico e storico, non possedendo i requisiti delle cose antiche o dei beni culturali ma che, pur essendo già state utilizzate nel tempo, possiedono ancora un valore commerciale. L'allegato ''A'' del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs.22/01/2004 n.42 indica le categorie dei beni ed i valori applicabili alle categorie soggette a tutela. La vendita di cose antiche e usate di cui all'articolo 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 773/1931 non può mai prescindere dall'avvio, contestuale o preventivo, di un'attività di commercio (su aree private, su aree pubbliche, all'ingrosso, esercitato attraverso forme speciali di vendita) |
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Modalità di presentazione |
A seguito dell'abrogazione, da parte del D.Lgs. 222 del 25 novembre 2016 dell'art. 126 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'attività di commercio di cose usate non è più necessario presentare la Dichiarazione ivi prevista. La vidimazione del registro verrà effettuata previo versamento di oneri pari ad Euro 10.00 per registri sino a 100 pagine, Euro 20.00 per registri con più di 100 pagine, con versamenti da effettuare con le modalità indicate nella sezione AVVISI |