ACCONCIATORI - Subingresso
Definizione | Per ''acconciatore'' si intendono tutte le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura, alla colorazione e decolorazione degli stessi nonchè all'applicazione di parrucche ed ogni altro servizio complementare.E' compresa anche l'attività del taglio della barba. L´ attività di acconciatore è regolamentata dalla legge 14 febbraio 1963 n. 161 , dalla legge n. 174 del 17 agosto 2005 e dalla legge Regionale n. 23 del 05/06/2009. Risulta inoltre vigente nel Comune di Savona il Regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore ed estetista approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2018. |
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Modalità di presentazione | Per subentrare nell'attività di acconciatore occorre presentare apposita Comunicazione su modello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 476 del 16/06/2017. | |||
Cosa allegare | Alla Comunicazione di subingresso dovranno essere allegate le documentazioni indicate nel modulo sotto riportato. L'importo da versare quale onere per presentazione pratica è pari a € 50,00 |
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Riferimenti di Legge | Ordinanza N. 19 del 06/04/2012. | |||
Legge n. 161 del 14 febbraio 1963. | ||||
Legge n. 174 del 17 agosto 2005. | ||||
L.R. 5 giugno 2009 n. 23. | ||||
Regolamento comunale per l´esercizio delle attività di acconciatore ed estetista. | ||||
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