LOTTERIE E TOMBOLE

 

E´ vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, nonchè ogni altra manifestazione avente analoghe caratteristiche. Ferma restando la vigente disciplina in materia di lotterie nazionali; sono tuttavia consentite a livello locale:

  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, promossi da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi;
  • le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, organizzate dai partiti o movimenti politici di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, purchè svolte nell´ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi;
  • le tombole effettuate in ambito familiare e privato, organizzate per fini prettamente ludici.

 

I rappresentanti legali degli enti organizzatori delle manifestazioni ne danno comunicazione, almeno trenta giorni prima, al Prefetto competente e al Sindaco del Comune in cui è effettuata l´estrazione.

In base alle disposizioni di cui all'art. 39 comma 13 quinquies del D.L. 269/2003 convertito in Legge 326/2003, deve essere effettuata, prima della comunicazione al Prefetto e al Sindaco, una specifica informazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato sul tipo di attività (pesca di beneficenza, lotteria, tombola) che si intende effettuare. Il modulo dovrà essere trasmesso all'Ispettorato Compartimentale - Monopoli di Stato Via Cecchi 15 - 16129 GENOVA. 

Alla comunicazione va allegata la seguente documentazione:

  • per le lotterie, il regolamento nel quale sono indicati la quantità e la natura dei premi, la quantità ed il prezzo dei biglietti da vendere, il luogo in cui vengono esposti i premi, il luogo ed il tempo fissati per l´estrazione e la consegna dei premi ai vincitori;
  • per le tombole, il regolamento con la specificazione dei premi e con l´indicazione del prezzo di ciascuna cartella e l'attestazione del versamento di cauzione, prestata a favore del Comune, pari al valore complessivo dei beni;
  • per le pesche o banchi di beneficenza l´ente organizzatore indica nella comunicazione il numero dei biglietti che intende emettere ed il relativo prezzo.

Entro trenta giorni dall´estrazione, l´ente organizzatore presenta all´incaricato dell´ufficio di Polizia amministrativa un verbale delle operazioni.

 

Normativa:

 

Modulistica:

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