ATTIVITA' DI FACCHINAGGIO
L'attività di facchinaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività da parte di imprese, in forma individuale o societaria, che esercitano una fra le seguenti attività:
- portabagagli, facchini e pesatori dei mercati agro-alimentari, facchini degli scali ferroviari, compresa la presa e consegna dei carri, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame, ed attività preliminari e complementari; facchinaggio svolto nelle aree portuali da cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie e gruppi portuali in base all’ articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni ed integrazioni;
- insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, gestione del ciclo logistico (magazzini ovvero ordini in arrivo e partenza), pulizia magazzini e piazzali, depositi colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento od imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione, scuoiatura, toelettatura e macellazione, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili, ed attività preliminari e complementari.
In Conferenza Unificata del 22 febbraio 2018 tra il governo, le regioni e gli enti locali è stato approvato un Accordo con cui è stata adottata la modulistica unificata e standardizzata e relative specifiche tecniche per quanto riguarda le attività di commercio all'ingrosso, facchinaggio, imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, deratizzazione e sanificazione, agenzie di affari.
La SCIA per l'avvio dell'attività di Facchinaggio va presentata allo SUAP che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio competente.