PANIFICATORI - SCIA nuova attività, subingresso, trasferimento e trasformazione
Definizione | L'attività di panificazione consiste nella produzione di prodotti da forno (pane, focaccia semplice e grissini). La predetta attività prevede anche la possibilità di vendere o somministrare nel luogo di produzione, nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie, i prodotti di propria produzione. Per l'avvio di una nuova attività, il suo trasferimento e le variazioni produttive deve essere presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). | |
Requisiti | Per l´esercizio dell´attività di laboratorio di panificazione, il titolare dovrà dichiarare di essere in regola con le norme igienico-snitarie, di aver nominato un responsabile dell'attività produttiva se la stessa non è esercitata direttamente dallo stesso, la condizione di regolarità relativa al D.Lgs. 159/2011 (antimafia) ed inoltre deve allegare dichiarazione asseverata riguardante gli aspetti tecnici dell'attività. Qualora l'attività di panificazione sia svolta contemporaneamente alla vendita di altri prodotti, l'interessato deve presentare SCIA per l'apertura di una nuova attività di commercio al dettaglio (esercizio di vicinato). |
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Modalità di presentazione |
L'avvio, il trasferimento e le variazioni nella produzione sono subordinate alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per la quale deve essere utilizzato apposito modello Ministeriale corredato di tutte le dichiarazioni e gli allegati previsti dalla modulistica medesima. Le pratiche relative all'attività di Panificazione debbono essere presentate tramite il Portale SUAP allegando sempre Notifica ai fini della Regitrazione Sanitaria CE unitamente ad attestazione dell'avvenuto versamento degli oneri a favore dell'ASL2 Savonese |
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Riferimenti di Legge | Decreto Bersani | |
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PER LA COMPILAZIONE E L'INOLTRO DELLE PRATICHE ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI QUI SPECIFICATE