ESERCIZI DI VICINATO - Comunicazione subingresso / cessazione / sospensione

Definizione

Sono esercizi di vicinato quelle attività che utilizzano una superficie netta di vendita minore o uguale a mq. 100, 150 e 250, a seconda della zona Urbanistico Commerciale in cui si trovano collocati sia che appartengano al settore alimentare sia al non alimentare.
In applicazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica fissati dalla Regione Liguria con Deliberazione del Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 18/11/2014, nelle zone Urbanistiche classificate o riconducibili alla Zona Omogenea ''A'' di cui al DM. 1444/1968 il limite dimensionale massimo degli esercizi di vicinato è: mq. 100 per le attività appartenenti al settore alimentare e mq. 150 per quelle del settore non alimentare. Per le attività miste (alimentari e non alimentari) il limite massimo è di mq. 150 di superficie di vendita complessiva di cui mq. 100 limite massimo per il settore alimentare.

In caso di vendita di alcolici, controllare nella sezione Avvisi per licenza fiscale alcolici.

Requisiti

Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).

Il requisito morale deve essere posseduto:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta

 

Riferimenti di Legge  Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014
Estratto dal decreto Bersani sulla disciplina del commercio su aree private.
Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010
Modalità di presentazione

 

SUBINGRESSO IN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 132 L.R. nesimo 1/2007):

Il subentrante deve presentare comunicazione di trasferimento della gestione al Comune sede dell´esercizio; il modello che si deve utilizzare è quello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 476 del 16/06.2017 comprensivo di scheda anagrafica.

La comunicazione deve essere presentata prima di iniziare l´attività e comunque entro 60 giorni dalla data dell´atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all´art. 144 della L.R. 1/2007.

CESSAZIONE DEFINITIVA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 137 L.R. nesimo 1/2007):

Per la chiusura definitiva di un esercizio commerciale deve essere presentata comunicazione al Comune compilando il modello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n, 476 del 16/06/2017 comprensivo di scheda anagrafica.

SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 126 L.R. 1/2007)

La sospensione temporanea dell'attività deve essere comunicata preventivamente al Comune utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta Regionale n. 476 del 16/06/2017.

La documentazione da allegare è quella indicata nella modulistica stessa.

Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed inoltrare in allegato la ''Notifica ai fini della Registrazione'' - che dovràessere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto versamento oneri a favore della ASL 2 (Euro 20.00 fatta eccezione per pratiche di cessazione attività che non comportano l'effettuazione di versamenti) da versarsi con le modalità indicate nella seguente Tabella importi e modalità di versamento

 

Per la compilazione e l'inoltro della SCIA/COMUNICAZIONE, attenersi alle istruzioni specificate QUI

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