Definizione |
Sono esercizi di vicinato quelle attività che utilizzano una superficie netta di vendita minore o uguale a mq. 100, 150 e 250, a seconda della zona Urbanistico Commerciale in cui si trovano collocati sia che appartengano al settore alimentare sia al non alimentare. In applicazione degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica fissati dalla Regione Liguria con Deliberazione del Consiglio Regionale n.31 del 17/12/2012 modificata dalla Deliberazione di Consiglio Regionale n. 31 del 18/11/2014, nelle zone Urbanistiche classificate o riconducibili alla Zona Omogenea ''A'' di cui al DM. 1444/1968 il limite dimensionale massimo degli esercizi di vicinato è: mq. 100 per le attività appartenenti al settore alimentare e mq. 150 per quelle del settore non alimentare. Per le attività miste (alimentari e non alimentari) il limite massimo è di mq. 150 di superficie di vendita complessiva di cui mq. 100 limite massimo per il settore alimentare.
In caso di vendita di alcolici, controllare nella sezione Avvisi per licenza fiscale alcolici.
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Requisiti |
Per l´esercizio dell´attività commerciale è richiesto il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).
Il requisito morale deve essere posseduto: - per le ditte individuali dal titolare; - per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.
I requisiti professionali devono essere posseduti: - per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta; - per le società dal legale rappresentante o da persona preposta
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Riferimenti di Legge |
Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. |
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Deliberazione Consiglio Regionale numero 31 del 17 dicembre 2012 modificata ed integrata con Deliberazione n. 31/2014 |
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Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 |
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Modalità di presentazione |
SUBINGRESSO IN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 132 L.R. nesimo 1/2007):
Il subentrante deve presentare comunicazione di trasferimento della gestione al Comune sede dell´esercizio; il modello che si deve utilizzare è quello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 476 del 16/06.2017 comprensivo di scheda anagrafica.
La comunicazione deve essere presentata prima di iniziare l´attività e comunque entro 60 giorni dalla data dell´atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all´art. 144 della L.R. 1/2007.
CESSAZIONE DEFINITIVA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 137 L.R. nesimo 1/2007):
Per la chiusura definitiva di un esercizio commerciale deve essere presentata comunicazione al Comune compilando il modello approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n, 476 del 16/06/2017 comprensivo di scheda anagrafica.
SOSPENSIONE TEMPORANEA DI UN ESERCIZIO DI VICINATO (art. 126 L.R. 1/2007)
La sospensione temporanea dell'attività deve essere comunicata preventivamente al Comune utilizzando la modulistica approvata dalla Giunta Regionale n. 476 del 16/06/2017.
La documentazione da allegare è quella indicata nella modulistica stessa.
Per la vendita di prodotti appartenenti al Settore alimentare occorre compilare ed inoltrare in allegato la ''Notifica ai fini della Registrazione'' - che dovràessere accompagnata dalla ricevuta di avvenuto versamento oneri a favore della ASL 2 (Euro 20.00 fatta eccezione per pratiche di cessazione attività che non comportano l'effettuazione di versamenti) da versarsi con le modalità indicate nella seguente Tabella importi e modalità di versamento
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Per la compilazione e l'inoltro della SCIA/COMUNICAZIONE, attenersi alle istruzioni specificate QUI
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