MERCATI, FIERE E ITINERANTI- SCIA subingresso commercio su aree pubbliche

Definizione

Il commercio su aree pubbliche è l'attività di vendita di merci al dettaglio con possibilità di somministrazione senza allestimento specifico per la sosta e l'organizzazione di servizi effettuata su area pubblica, comprese quelle del demanio marittimo o su area privata delle quali il Comune abbia la disponibilità. Il commercio su aree pubbliche puo essere:
- in forma itinerante ed è quell'attività che viene svolta senza l'utilizzo di un posteggio e in aree non interdette dal Comune.
- con utilizzo di posteggio
L'autorizzazione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante abilita anche all'esercizio dell'attività di vendita presso il domicilio del consumatore o in locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio ecc. e all'esercizio dell'attività in posteggi occasionalmente liberi in fiere e mercati (spunta).
L'autorizzazione all'esercizio dell'attività con concessione di posteggio abilita anche all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attivià in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e nelle fiere.

Il mercato settimanale, nella Città di Savona, si svolge nella giornata del Lunedì ed osserva gli orari contenuti nell'Ordinanza N.20 del 27 giugno 2019

Requisiti Per poter presentare SCIA di subingrsso nell'attività in oggetto è necessario il possesso del ''requisito morale'' e, limitatamente al settore alimentare, del ''requisito professionale'' (art.71 D.Lgs. 59/2010).

I requisiti morali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare;
- per le società dal legale rappresentante e da tutti i soci amministratori.

I requisiti professionali devono essere posseduti:
- per le ditte individuali dal titolare o da persona preposta;
- per le società dal legale rappresentante o da persona preposta.
Riferimenti di Legge  Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche.
Decreto Legislativo nesimo 114/98.
Art. 71 D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010
Modalità di presentazione

 

SUBINGRESSO IN COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE :

Il subentrante deve presentare SCIA di trasferimento della gestione al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione se trattasi di commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante o al Comune ove è ubicato il posteggio se trattasi di mercato o fiera.

La SCIA deve essere presentata prima di iniziare l´attività e, comunque, entro 60 giorni dalla data dell´atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all´art. 144 della L.R. 1/2007.
Il subentrante una volta presentata la SCIA relativa al subingresso può iniziare l'attività in attesa del rilascio del titolo autorizzativo e acquisisce tutti i diritti che erano già in capo al precedente titolare.

Qualora entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare non venga presentata SCIA di subingresso e conseguentemente non venga iniziata l'attività verrà pronunciata dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (art. 147 comma 1 lettera b L.R. 1/2007).

La modulistica da allegare è quella indicata nella modulistica stessa.

L'importo da versare quale onere per presentazione pratica è pari a € 50,00

Per la compilazione e l'inoltro della SCIA, attenersi alle istruzioni specificate QUI

Ai sensi dell'articolo 36 bis della L.R. 1/2007 all'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso, da parte degli esercenti, della Carta di Esercizio e dell'Attestazione Annuale.

Nel caso di subingresso la Carta di Esercizio e l'Attestazione Annuale devono essere possedute sia dal cedente che dal cessionario e devono essere allegate alla SCIA.

 

GRADUATORIA FIERA DI NATALE

 

Con determinazione dirigenziale n. 5170 del 29/11/2023 è stata approvata la graduatoria dei commercianti su aree pubbliche, titolari di autorizzazione/concessione di posteggio nella Fiera di Natale, per riassegnazione dei posteggi in occasione del trasferimento della sede di svolgimento della manifestazione.

 

 

Navigazione