SOMMINISTRAZIONE A/B - Comunicazione di Subingresso, Cessazione, Sospensione
Definizione | Per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si intende, ai sensi dell'articolo 50 della L.R. 1/2007 e successive modifiche, il servizio assistito per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui i clienti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico a tal fine attrezzata. Gli esercizi di somministrazione sono costituiti da un'unica tipologia definita: somministrazione di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione. Per subingresso si intende il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte. Il subingresso può avvenire: - nella titolarità (proprietà) dell'esercizio sia per atto tra vivi (contratto bilaterale, donazione) che a causa di morte (eredità legittima o testamentaria) - nella gestione temporanea (a termine) dell'attività. |
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Requisiti- |
Per l´esercizio dell´attività di somministrazione alimenti e bevande è richiesto il possesso, a livello soggettivo, dei ''requisiti morali'' e, dei ''requisiti professionali'' (art.71 D.Lgs. 59/2010). I REQUISITI MORALI devono essere posseduti: - per le ditte individuali dal titolare; - per le società di capitali e società cooperative dal legale rappresentante; - per le società in nome collettivo da tutti i soci; per le società in accomandita semplice dai soci accomandatari. I REQUISITI PROFESSIONALI devono essere posseduti: - per le ditte individuali dal titolare o da un ''preposto''; - per le società dal legale rappresentante o da un ''preposto'' |
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Modalità di presentazione | SUBINGRESSO IN ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE (art. 132 L.R. 1/2007 e successive modifiche) IL subentrante deve presentare Comunicazione in caso di trasferimento della proprietà o della gestione al Comune sede dell'esercizio compilando il modello che si deve utilizzare è quello approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione N. 476 del 16/06/2017 comprensivo di scheda anagrafica. La Comunicazione deve essere presentata prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento per non incorrere nelle sanzioni di cui all'art. 144 della L.R. 1/2007 e successive modifiche. CESSAZIONE DEFINITIVA di un esercizio di somministrazione (art. 137 L.R. 1/2007 e successive modifiche) Per la chiusura definitiva di un locale di somministrazione deve essere presentata Comunicazione compilando il modello approvato con Deliberazione di Giunta Regionale N. 476/2017 entro e non oltre 30 giorni dalla data di effettiva cessazione pena le sanzioni di cui all'art. 144 della citata legge regionale. |
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Cosa allegare | La documentazione da allegare è quella riportata nella modulistica stessa | |
Guida ai versamenti | ||
Riferimenti di Legge | Legge Regione Liguria 1/2007 e successive modifiche. | |
Criteri di sorvegliabilità dei Pubblici esercizi. | ||
Ordinanza orari pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande | ||
Ordinanza orari - integrazione | ||
Ordinanza orari - conferma a seguito entrata in vigore L.R. 1/2007. | ||
Per la compilazione e l'inoltro della comunicazione, attenersi alle istruzioni specificate QUI